'SteFike, Antiautoritarismo, Autodeterminazione, Precarietà, R-Esistenze

#Sentenza: prostituta condannata per aver preteso il pagamento!

sexworkUpdate: leggi il mio pezzo su Il Fatto Quotidiano. La prostituta ha diritto ad un giusto compenso.

>>>^^^<<<

Arianna mi segnala un articolo in cui si dà notizia di una sentenza. Secondo l’articolo il tribunale di Roma avrebbe condannato una prostituta a quattro mesi di carcere perché chiedeva, con vari sms, i 100 euro pattuiti per la prestazione. Inizialmente l’accusa era di estorsione, ridotta poi a “violenza privata”. Perciò chiedere a un cliente di pagare il servizio sessuale che è andato ad acquistare sarebbe “violenza privata” (in fondo al post una precisazione che dovrebbe però chiarire ulteriormente).

Si scrive nell’articolo che praticamente la prostituzione non sarebbe contraria al buon costume perché è legalmente consentita. Il profilo contrario al buon costume sarebbe casomai, non ho capito il perché, a meno che non si riferisca al caso in questione, quello del cliente in qualità di profittatore della prestazione sessuale. Tuttavia, perché c’è un tuttavia, il rifiuto del cliente a pagare la prestazione sarebbe consentito perché nessuna forma di tutela è prevista per ottenere quel compenso “non essendo riconosciuto il diritto di pretenderne il pagamento“.

Il tribunale romano riconosce questo diritto alla prostituta e sancisce che “il profitto della prostituta è giusto (perciò la cancellazione del reato di estorsione) anche perché “la donna nigeriana «giovanissima, che non conosce una parola di italiano e proprio per questo inevitabile vittima di tratta e di sfruttamento (…) non può collocarsi su un piano di parità rispetto al suo cliente italiano, professionalmente inserito, economicamente forte che, si serve in modo arrogante proprio di questa posizione di potere per non pagare i servizi sessuali ricevuti»“.

Nonostante questo po’ po’ di valutazione però la sentenza va in direzione opposta, ovvero punisce la donna per aver chiesto quei soldi. Si sta dicendo, forse, che serve una legge, delle regole, che impediscano anche questa punizione, oltre lo stigma, nei confronti delle sex workers. L’indicazione dei giudici, in effetti, sembrerebbe questa e a me parrebbe di assoluto buon senso. Ma perché condannarla? Se si ipotizza perfino che la donna sia vittima di sfruttamento come è possibile che punirla sia l’unico modo di trattare la questione? Dato che c’è questo vuoto normativo e in presenza di una sentenza del genere, come potranno tutelarsi le prossime prostitute che proveranno a far valere i propri diritti?

Non so. Voi che ne pensate?

Update: mi stanno dicendo che la condanna sarebbe intervenuta perché i messaggi sarebbero stati riconosciuti come assillanti e violenti. Dunque non dovrebbe essere messo in discussione il fatto che la prostituta chiede i soldi perché il denaro che guadagna una sex worker è stato già abbondantemente giudicato come di provenienza lecita e tra l’altro tassabile. Mi dicono anche che, letto bene l’articolo, questa sentenza sarebbe innovativa e favorevolissima alla prostituzione, in quanto dice che è un mestiere lecito, stando al codice civile, perché, cambiato il senso comune del pudore, non ricade più nel novero dei “mestieri contrari al buon costume”. Il che dovrebbe significare che è lecito pretendere il pagamento. “Forse la ragazza in questione, però, lo ha fatto nel modo sbagliato”. Spero comunque di poter avere la sentenza quanto prima per poterla commentare con voi.

Leggi anche:

Risorse:

—>>>il network delle organizzazioni europee composte da sex wokers: http://www.sexworkeurope.org
Tutti i post, le traduzioni, le news sul sex working su questo blog a partire dalla tag  Sex Workers

4 pensieri su “#Sentenza: prostituta condannata per aver preteso il pagamento!”

  1. Per me l’estensore del pezzo su “Leggo” si è perso via e non ha letto ( o capito) la sentenza. A occhio il giudice – ma bisognerebbe leggere la sentenza nella sua integralità per capire bene- dice che il profitto della prostituta è “giusto” perché non contrario al buon costume, visto il mutamento dei costumi rispetto all’impostazione iniziale della Legge Merlin che sulla contrarietà al buon costume aveva costruito l’impianto di disvalore sociale dello scambio sesso/denaro. La necessità di qualificare in sentenza il profitto come “giusto” nasce dal voler cercare una soluzione per assolvere la persona dall’accusa di estorsione, dove il profitto preteso, perché ci sia il comportamento di reato, deve per forza essere” ingiusto”.
    Secondo me questo è un giudice filo-abolizionista, che costruisce un impianto buono a salvare la SW dall’accusa di estorsione, ma coglie l’occasione per suggerire al Legislatore di spostare il tiro della repressione verso l’altro soggetto necessario al contratto di prostituzione, il cliente. Resta da capire se il giudice stesso intenda che “approfittare della prestazione sessuale a pagamento” sia sempre sbagliato e dunque meritevole di sanzione, come nel modello svedese, o se lo sia solo in caso di conoscenza da parte del cliente del fatto che la SW sia vittima di prostituzione coatta, come nella proposta di riforma della legge tedesca. Bisogna vedere cosa dice esattamente in sentenza.
    Vista così la decisione del Tribunale sembra un passo avanti. La Merlin voleva il contratto di prostituzione sempre “illecito” per non dare nessuna tutela a SW e cliente, per metterli uno contro l’altro, per scoraggiare sempre e comunque lo scambio denaro/sesso. Se il/ la SW non può mai pretendere il pagamento, anche se esegue la prestazione, è bene ricordare che anche il cliente non può avanzare eccezione di inadempimento, cioè, una volta pagato, pretendere la restituzione dei soldi se la prestazione non è eseguita o è diversa da quella pattuita. In sostanza una volta pagati i soldi a fronte di promesse mirabolanti e notti magiche, non c ‘è maniera di evitare il “pacco”, il/la SW può sempre mandarti a casa senza dare alcuna soddisfazione.
    E infatti tanti atti di violenza sulla strada nascono proprio da questi fraintendimenti nella fugace contrattazione fatta attraverso il finestrino dell’auto. Un classico esempio è la richiesta del cliente (accettata in prima battuta) di un rapporto orale senza preservativo, l’incasso preventivo della cifra pattuita da parte del/la SW e poi il rifiuto immediato, per fatti concludenti, di eseguire la prestazione così come concordata o di restituire i soldi. Buon senso vuole che il cliente capisca di essere stato buggerato e se la metta via, andandosene con signorilità, a volte però qualcuno non sopporta e sbrocca… E’ evidente che con una seria legge di regolamentazione la maggior parte di queste situazioni verrebbero superate da un ambiente e un contesto di contrattazione della prestazione più sereno e rilassato… proprio quello che la Legge Merlin ha sempre cercato di impedire….Rendere i luoghi della prostituzione scomodi, insicuri e precari, mantenere le parti in perenne contrasto, non tutelarle mai, lasciarle sole nello stigma e nell’illegalità sostanziale era l’obiettivo della Merlin allora e degli abolizionisti oggi.
    In Germania fanno diverso: il cliente, raggiunto l’accordo, deve sempre pagare anche se poi decide di non “consumare”, il /la SW può sempre, in qualsiasi momento, non eseguire la prestazione così come concordata, senza dover dare spiegazione alcuna del rifiuto, ma restituendo i soldi, se già pagati.
    Diversamente da un normale contratto, nel quale ci si impegna ad eseguire sempre l’esatta prestazione ( se ti vendo un tavolo, ti devo vendere “quel tavolo” non un altro simile …) nel contratto di prostituzione in Germania si tiene conto della particolarità della materia e si fornisce al/la SW sempre una possibilità di rifiuto, tutelando anche l’esigenza del cliente a non essere truffato.

  2. io non ho letto quella sentenza ma sono un giurista. Se è vero che il giudice ha detto che il profitto della prostituta è legalmente giusto, ha commesso un errore nel ritenere che il reato integri la violenza privata. Semmai avrebbe dovuto integrare l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (393 c.p.) per le modalità degli sms assillanti e minacciosi. Tale norma infatti punisce chi, al fine di esercitare un preteso diritto per cui può ricorrere al giudice, si fa ragione da sé medesimo con minaccia o violenza alle persone.
    Però ripeto non ho letto bene la sentenza.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.